| Cari Colleghi,
il decreto legislativo n. 65/2003 - di recepimento delle direttive
1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio
e all’etichettatura dei “preparati pericolosi”
- dispone, tra l’altro, che dal 1° agosto 2004 al
momento dell’acquisto di prodotti fitosanitari e di
alcuni concimi classificati appunto come ‘pericolosi”
i venditori dovranno fornire all’acquirente la relativa
scheda informa¬tiva in materia di sicurezza. Si tratta
di disposizioni già in uso per la maggior parte dei
“preparati pericolosi” ma che non erano applicate
per i prodotti utilizzati in agricoltura, come ap¬punto
i fitofarmaci ed i concimi. Per queste sostanze, al pari per
esempio di vernici e solventi, sarà ora applicata una
normativa in materia di sicurezza che tratta il prodotto in
funzione della sua effettiva tossicità o ecotossicità,
indipendentemente dall’uso a cui è destinato
e dalle capacità di chi dovrebbe manipolarlo.
Continuano, invece, ad essere esclusi da questo obbligo alcu¬ni
preparati destinati all’utilizzatore finale, tra cui
medicinali per ‘uso veterinario, miscugli di sostanze
che si presentano sotto for¬ma di rifiuti, mangimi e prodotti
alimentari.
Il decreto legislativo dispone che la scheda informativa in
materia di sicurezza sia fornita gratuitamente dal “responsabi¬le
dell’immissione sul mercato” (quindi, nel caso
dei prodotti fitosanitari, dal rivenditore) al destinatario
del preparato stes¬so (cioè l’imprenditore
agricolo) al momento dell’acquisto. La scheda dovrà
essere su supporto cartaceo o, eventualmente il destinatario
disponga di un computer e ne faccia richiesta, su supporto
informatico. La responsabilità delle informazioni ri¬portate
nella scheda di sicurezza è della persona responsabile
dell’immissione del prodotto sul mercato (le violazioni
in mate¬ria di scheda informativa sono punite con la sanzione
ammini¬strativa pecuniaria da 2.582 a 15.493).
Per ogni prodotto fitosanitario o concime classificato come
pericoloso (molto tossico, tossico, nocivo, irritante, infiammabile
etc.) acquistato, presso l’azienda agricola dovrà
essere disponi¬bile la relativa scheda di sicurezza. Questa
dovrebbe permettere al datore di lavoro di determinare la
presenza sul luogo di lavo¬ro di qualsiasi agente chimico
pericoloso e di valutare l’eventua¬le rischio alla
salute e alla sicurezza dei lavoratori derivante dal loro
uso. Pertanto, la scheda andrà conservata a cura del
pro¬prietario, che dovrà renderla disponibile e
facilmente consulta-bile dai lavoratori che dovessero o potessero
venire in contatto con i prodotti pericolosi.
Nella scheda di sicurezza saranno riportate informazioni fondamentali,
finalizzate a gestire correttamente i prodotti fito¬sanitari
dalla fase di trasporto a quella di utilizzo e smaltimen¬to
dei contenitori.
Per molti imprenditori agricoli l’entrata in vigore
del decreto legislativo n. 65/2003 potrà rappresentare
l’ennesimo appesan¬timento burocratico a carico
dell’azienda ma, indipendentemen¬te da ogni tipo
di considerazione del genere, l’evoluzione della normativa
impone controllo e tracciabilità dei processi produt¬tivi
sempre maggiori anche nel settore agricolo, al pari di quan¬to
già succede in altri settori, come quello industriale.
f.to Donato Distefano
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