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Tesseramento 2004
 
Schede di sicurezza
 

Cari Colleghi,
il decreto legislativo n. 65/2003 - di recepimento delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei “preparati pericolosi” - dispone, tra l’altro, che dal 1° agosto 2004 al momento dell’acquisto di prodotti fitosanitari e di alcuni concimi classificati appunto come ‘pericolosi” i venditori dovranno fornire all’acquirente la relativa scheda informa¬tiva in materia di sicurezza. Si tratta di disposizioni già in uso per la maggior parte dei “preparati pericolosi” ma che non erano applicate per i prodotti utilizzati in agricoltura, come ap¬punto i fitofarmaci ed i concimi. Per queste sostanze, al pari per esempio di vernici e solventi, sarà ora applicata una normativa in materia di sicurezza che tratta il prodotto in funzione della sua effettiva tossicità o ecotossicità, indipendentemente dall’uso a cui è destinato e dalle capacità di chi dovrebbe manipolarlo.
Continuano, invece, ad essere esclusi da questo obbligo alcu¬ni preparati destinati all’utilizzatore finale, tra cui medicinali per ‘uso veterinario, miscugli di sostanze che si presentano sotto for¬ma di rifiuti, mangimi e prodotti alimentari.
Il decreto legislativo dispone che la scheda informativa in materia di sicurezza sia fornita gratuitamente dal “responsabi¬le dell’immissione sul mercato” (quindi, nel caso dei prodotti fitosanitari, dal rivenditore) al destinatario del preparato stes¬so (cioè l’imprenditore agricolo) al momento dell’acquisto. La scheda dovrà essere su supporto cartaceo o, eventualmente il destinatario disponga di un computer e ne faccia richiesta, su supporto informatico. La responsabilità delle informazioni ri¬portate nella scheda di sicurezza è della persona responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato (le violazioni in mate¬ria di scheda informativa sono punite con la sanzione ammini¬strativa pecuniaria da 2.582 a 15.493).
Per ogni prodotto fitosanitario o concime classificato come pericoloso (molto tossico, tossico, nocivo, irritante, infiammabile etc.) acquistato, presso l’azienda agricola dovrà essere disponi¬bile la relativa scheda di sicurezza. Questa dovrebbe permettere al datore di lavoro di determinare la presenza sul luogo di lavo¬ro di qualsiasi agente chimico pericoloso e di valutare l’eventua¬le rischio alla salute e alla sicurezza dei lavoratori derivante dal loro uso. Pertanto, la scheda andrà conservata a cura del pro¬prietario, che dovrà renderla disponibile e facilmente consulta-bile dai lavoratori che dovessero o potessero venire in contatto con i prodotti pericolosi.
Nella scheda di sicurezza saranno riportate informazioni fondamentali, finalizzate a gestire correttamente i prodotti fito¬sanitari dalla fase di trasporto a quella di utilizzo e smaltimen¬to dei contenitori.
Per molti imprenditori agricoli l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 65/2003 potrà rappresentare l’ennesimo appesan¬timento burocratico a carico dell’azienda ma, indipendentemen¬te da ogni tipo di considerazione del genere, l’evoluzione della normativa impone controllo e tracciabilità dei processi produt¬tivi sempre maggiori anche nel settore agricolo, al pari di quan¬to già succede in altri settori, come quello industriale.

f.to Donato Distefano

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