Cari amici,
pervengono con frequenza, da più parti, richieste
di notizie e chiarimenti in merito alla nuova legge riguardante
i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.
La vecchia normativa, legge 257/92, prevedeva per i lavoratori
esposti all’amianto per un periodo superiore a 10
anni che tale periodo contributivo venisse rivalutato per
il coefficiente 1,5. La somma scaturita era utilizzabile
interamente sia ai fini del diritto che della misura.
Con la legge 269/03, viene stabilito che, a partire dal
2/10/2003, la maggiorazione viene ridotta al 25% e si applica
ai soli fini della determinazione dell’importo della
prestazione pensionistica e non della maturazione del diritto
di accesso alla medesima.
La norma prevede, inoltre, che il riconoscimento avviene
in presenza di esposizione all’amianto in concentrazione
media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore
medio su otto ore al giorno.
La previgente normativa viene tutt’ora applicata
a:
• Pensioni aventi decorrenza anteriore al 2/10/2003;
• Lavoratori che alla data del 2/10/2003 avevano perfezionato
i requisiti contributivi ed anagrafici previsti per il diritto
al trattamento pensionistico anche in base al beneficio
di cui al comma 8 dell’art. 13 della citata legge
257//02;
• Lavoratori che alla data del 2/10/2003 fruivano
di trattamento di mobilità;
• Lavoratori che alla data del 2/10/2003 avevano definito
la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla
domanda di pensionamento.
Data la complessità dell’argomento la presente
circolare non ha la pretesa di essere esaustiva di ogni
caso. Per cui si resta a disposizione per eventuali chiarimenti
su casistiche specifiche.
Cordiali saluti.